Articolo 19 

1. Gli Stati parti adotteranno ogni misura appropriata di natura legislativa, amministativa, sociale ed 
educativa per proteggere il fanciullo contro qualsiasi forma di violenza, danno o brutalità fisica o 
mentale, abbandono o negligenza, maltrattamento o sfruttamento, inclusa la violenza sessuale, 
mentre è sotto la tutela dei suoi genitori, o di uno di essi, del tutore o dei tutori o di chiunque altro 
se ne prenda cura. 
2. Tali misure protettive comprenderanno, all'occorrenza, procedure efficaci per l'istituzione di 
programmi sociali miranti a fornire l'appoggio necessario al fanciullo ed a coloro ai quali è affidato, 
nonchè per altre forme di prevenzione e ai fini di identificazione, di rapporto, di ricorso, di 
trattamenti e di procedimenti nei casi di maltrattamento del fanciullo di cui sopra, e potranno altresì 
comprendere procedure d'intervento giudiziario. 
  
Dichiarazione dei Diritti del Fanciullo 
Approvata il 20 novembre 1959 
dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite 
e revisionata nel 1989