Articolo 19
1. Gli Stati parti adotteranno ogni misura appropriata di natura legislativa, amministativa, sociale ed
educativa per proteggere il fanciullo contro qualsiasi forma di violenza, danno o brutalità fisica o
mentale, abbandono o negligenza, maltrattamento o sfruttamento, inclusa la violenza sessuale,
mentre è sotto la tutela dei suoi genitori, o di uno di essi, del tutore o dei tutori o di chiunque altro
se ne prenda cura.
2. Tali misure protettive comprenderanno, all'occorrenza, procedure efficaci per l'istituzione di
programmi sociali miranti a fornire l'appoggio necessario al fanciullo ed a coloro ai quali è affidato,
nonchè per altre forme di prevenzione e ai fini di identificazione, di rapporto, di ricorso, di
trattamenti e di procedimenti nei casi di maltrattamento del fanciullo di cui sopra, e potranno altresì
comprendere procedure d'intervento giudiziario.
Dichiarazione dei Diritti del Fanciullo
Approvata il 20 novembre 1959
dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite
e revisionata nel 1989